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INPS – Indennizzo per cessazione anticipata attività |
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![]() Decreto Anticrisi - Indennizzo alle aziende commerciali e agli agenti di commercio in crisi Nel DDL 1315 “Anticrisi” recentemente approvato, all’art. 19-quater, è stata introdotta la proroga per gli anni 2009/2011 dell’Indennizzo per la Cessazione Anticipata dell’attività previsto dal precedente D.L. n. 207 del 28.3.1996 Inoltre è stato stabilito che l’indennizzo, ora, verrà corrisposto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. E’ stato posto rimedio al vuoto che si era creato, dopo l’introduzione delle “finestre” per la pensione di vecchiaia, fra il momento del compimento dei 65 anni (60 se donna) e la decorrenza della pensione. Il decreto legge, soprannominato della “Rottamazione delle licenze”, interessa, come in passato, anche gli Agenti di Commercio. Si tratta di un risultato ottenuto dal lavoro svolto dalle Associazioni di Categoria interessate presso il Governo. E’ stato comunque determinante il contributo fornito dal Comitato Commercianti INPS che, con il sostegno dello stesso Ente e dei rappresentanti dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia nel Comitato stesso, è riuscito a sensibilizzare i ministeri competenti. Si ricorda che l’USARCI fa parte del Comitato Commercianti, quale unica Associazione in rappresentanza della Categoria degli Agenti di Commercio. A differenza di quelli introdotti per i lavoratori dipendenti, l’Indennizzo per le aziende commerciali in crisi è un ammortizzatore sociale a costo zero per lo Stato, in quanto viene pagato dagli stessi lavoratori autonomi; si finanzia con l’aumento dello 0,09% dell’aliquota contributiva INPS imposta a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali già dal 1996. L’assegno può essere richiesto dagli agenti di commercio che cessano definitivamente l’attività prima dei 65 anni ( 60 se donna) purché abbiano compiuto i 62 anni (57 se donna). Devono inoltre essere iscritti da almeno di 5 anni in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione Commercianti. Devono inoltre cancellarsi dal Registro delle Imprese e dal Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio presso la Camera di Commercio. A coloro che, nel periodo 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, si troveranno in possesso dei requisiti richiesti verrà concesso un indennizzo pari al trattamento minimo di pensione ( euro 443,12 nel 2008) dal mese successivo alla presentazione della domanda fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. La domanda deve essere presentata all’Ufficio Inps competente territorialmente. L’indennizzo verrà corrisposto anche a coloro che godono già di altri trattamenti pensionistici (ad esempio Enasarco o Inps anzianità ecc.); è invece incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Federico Rossetto Presidente USARCI Venezia |
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