logo

USARCI Venezia

Via F.lli Bandiera, 38
30175 Venezia-Marghera
Tel. 041.930178
Fax 041.937009
E-mail info@usarcivenezia.it

newsletter2.jpg

Come diventare agente

 

 

Comunicazione Unica d'ImpresaISCRIZIONI - INIZIO ATTIVITA' - VARIAZIONI - CANCELLAZIONI - VISURE Camera di Commercio,   Agenzia delle Entrate (Partita IVA), INPS, INAIL

 

Dal 1° aprile 2010 non è più possibile compiere nessuna pratica allo sportello ma esclusivamente attraverso la Comunicazione Unica e l'invio telematico.

Usarci Servizi Caaf

Rivolgiti a noi  svolgeremo per tuo conto tutte queste pratiche! 

Tel. 041.930178 – Fax 041.937009  - Info: segreteria[AT]usarcivenezia.it
 
 
 ITER PER DIVENTARE AGENTE DI COMMERCIO


1) L'iscrizione al Registro delle Imprese

La legge 3 maggio 1985 n. 204 disciplina l'attività dell'agente e rappresentante di commercio.
Tale  normativa è stata modificata dal recente Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59, che ha recepito la Direttiva del Parlamento Europeo. E' stato soppresso il Ruolo Agenti, previsto dalla Legge  204, mantenendo comunque l'obbligo di possedere i requisiti professionali previsti.
E' previsto che l’esercizio della professione di agente o rappresentante di commercio sia subordinato all’iscrizione al Registro delle Imprese  tenuto presso le Camere di Commercio.
In particolare sono previste tre serie di requisiti per poter essere iscritti al Registro Imprese in qualità di Agente di Commercio:
- requisiti morali
- requisiti professionali.


Sono requisiti morali:
- non essere interdetto, inabilitato
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per i seguenti delitti: delitti
contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto,
rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due
anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione penale.
La riabilitazione può essere chiesta dopo cinque anni dall'aver scontato la pena, dopo dieci
anni se recidivi
- non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa

Sono requisiti professionali:
- aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni.
Il corso in oggetto deve prevedere un minimo di ottanta ore di insegnamento da svolgersi in un periodo non inferiore a due mesi sulle seguenti materie:
- nozioni di diritto commerciale
- disciplina legislativa e contrattuale dell'attività dell'agente
- nozioni di legislazione tributaria
- organizzazione e tecniche di vendita
- tutela assistenziale e previdenziale degli agenti.

Sono esentati dal corso e pertanto possono iscriversi direttamente al Registro delle Imprese come agente di Commercio:
- coloro che posseggono un’esperienza lavorativa di un biennio di attività, nell'ultimo
quinquennio, come dipendenti qualificati addetti al settore vendite (nel settore commercio livelli
I, II, negli altri settori livelli VI, VII)
- coloro che hanno svolto, in forma individuale o come legale rappresentante di una società,
attività di commercio in qualità di lavoratore autonomo, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, o attività artigiana di produzione e relativa vendita (comprovabile con fatture)
- coloro che hanno svolto attività di collaboratore oppure socio non legale rappresentante di
s.n.c. per almeno due anni negli ultimi cinque di un'impresa che esercita attività di vendita o di
agenzia di rappresentanza, svolgendo mansioni di organizzazione e direzione delle vendite
- coloro che hanno svolto attività di lavoro autonomo come agente per un biennio di attività,
svincolato dall'ultimo quinquennio, nel caso di persona già iscritta nel ruolo della precedente
legge n° 316/68, e che sia incorsa nella decadenza.
- coloro che sono in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo
commerciale (esempio: diploma di ragioniere, perito aziendale e corrispondente in lingue
estere, ecc.) oppure laurea in materie giuridico-commerciali (esempio: laurea in
giurisprudenza, economia e commercio, ecc.).

Incompatibilità di iscrizione nel Registro Imprese come Agenti di Commercio:

non possono essere iscritti coloro:
- che svolgono attività di lavoro subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati
- che svolgono attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico, tranne che con contratto part-time non superiore al 50%
- che sono già iscritti come Mediatori.

La domanda di iscrizione SCIA (L.122 - 30.7.2010)
si può iniziare l'attività presentando, telematicamente a mezzo Comunica,  una Segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA) alla Camera di Commercio della provincia nella quale il richiedente intende iniziare l'attività. La Segnalazione dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti il possesso dei requisiti prescritti, oltre a copia del Mandato di Agenzia. L'agente potrà iniziare l'attività immediatamente dalla data di presentazione della SCIA.
La Camera di Commercio avrà 60 giorni di tempo per verificare il possesso dei requisiti; in mancanza di questi la CCIAA potrà imporre il divieto di proseguire l'attività e applicare sanzioni economiche e/o penali.


2) La richiesta di rilascio del numero di partita I.V.A.


Contemporaneamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'agente dovrà presentare all’Ufficio delle Entrate competente la denuncia di inizio attività - richiedendo il numero di partita I.V.A.
La richiesta del numero di partita I.V.A. può essere richiesto solo in modo telematico con la ComUnica (Comunicazione Unica), tramite soggetti autorizzati ( USARCI - commercialisti, ecc…).


3) L’iscrizione all’I.N.P.S.

L’agente o rappresentante di commercio, in quanto imprenditore commerciale, è tenuto all’iscrizione all’I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ed al versamento dei contributi previdenziali obbligatori, a fronte di cui potrà fruire delle prestazioni previdenziali e assistenziali. L'iscrizione all’I.N.P.S. deve avvenire sempre con la ComUnica (Comunicazione Unica).

 

USARCI
 
L' USARCI ti affianca dall'inizio dell'attività fino alla pensione.
 
Associandoti potrai avere a tua disposizione uno staff di professionisti, qualificati e specializzati in materia di agenzia e lavorare serenamente, sapendo di poter contare in ogni momento sul sostegno della tua Associazione.
Telefona a 041.930178

Per i nuovi iscritti al Ruolo è prevista una quota associativa  ridotta.