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CRISI – Indennizzo INPS per cessazione anticipata attività Stampa E-mail
ImageLa grave crisi globale che ha colpito il mondo del commercio e della produzione ha coinvolto tutto il mondo del lavoro, compresi gli Agenti di Commercio. Molti hanno gravi difficoltà perché non riescono ad incassare le provvigioni o perché perdono i mandati di aziende che ridisegnano le reti commerciali o, purtroppo sempre più di frequente, falliscono. Per gli Agenti di Commercio non sono previsti ammortizzatori sociali; a differenza dei lavoratori dipendenti, non possono godere di Cassa Integrazione, di assegni di disoccupazione ecc.. Esiste comunque un indennizzo INPS almeno per gli agenti che, a 62 anni per gli uomini e 60 per le donne,  sono costretti a cessare l'attività anticipatamente, prima del raggiungimento della età pensionabile.

 

Nel DDL 1315 “Anticrisi”, è stata reintrodotta  la proroga per gli anni 2009/2011 dell’Indennizzo per la Cessazione Anticipata dell’attività previsto dal precedente D.L. n. 207 del 28.3.1996

E' stato stabilito anche che l’indennizzo, ora, verrà corrisposto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. E’ stato posto rimedio al vuoto che si era creato, dopo l’introduzione delle “finestre” per la pensione di vecchiaia, fra il momento del compimento dei 65 anni (60 se donna) e la decorrenza della pensione.

Il decreto legge, soprannominato della “Rottamazione delle licenze”, interessa, come in passato,  anche gli Agenti di Commercio.

L’assegno può essere richiesto dagli agenti di commercio che cessano definitivamente l’attività prima dei 65 anni ( 60 se donna) purché abbiano compiuto i 62 anni (57 se donna). Devono  essere iscritti da almeno  5 anni in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione Commercianti.
Devono inoltre tassativamente cancellarsi dal Registro delle Imprese e dal Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio presso la Camera di Commercio.

A coloro che, nel periodo 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, si troveranno in possesso dei requisiti richiesti verrà concesso un indennizzo pari  al trattamento minimo di pensione (  euro 458,20 nel 2009) dal mese successivo alla presentazione della domanda fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. La domanda deve essere presentata all’Ufficio Inps competente territorialmente.
L’indennizzo verrà corrisposto anche a coloro che godono già di altri trattamenti pensionistici (ad esempio Enasarco o Inps anzianità ecc.); è invece incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

Per una "vacatio legis", nessuna possibilità di ottenere l'indennizzo è riconosciuta a coloro che hanno cessato l'attività durante il 2008. Tutte le domande presentate vengono regolarmente respinte dall'INPS. 

Si consiglia di consultare il proprio Sindacato Provinciale USARCI.

 
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